Statuto dell'Associazione Amici di Lalla Romano

Art. 1 - Costituzione

È costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile una libera Associazione denominata: “Associazione Amici di Lalla Romano”

 

Art. 2 - Finalità

L’Associazione ha lo scopo di favorire la conservazione e la conoscenza dei manoscritti, documenti, lettere, dipinti etc. di Lalla Romano che dovranno rimanere depositati in quella che è stata la sua abitazione di via Brera 17 a Milano, ora di proprietà del dott. Antonio Ria, in modo da evitare che sia disperso il patrimonio documentale, di eccezionale rilevanza, per lo studio del percorso intellettuale della scrittrice, sia sotto il profilo letterario che artistico.

L’Associazione promuove e favorisce quindi l’attuazione di iniziative per lo studio e la divulgazione della documentazione letteraria e artistica che custodisce, organizzando esposizioni, iniziative culturali e convegni ai quali potranno essere interessati anche enti pubblici e privati, previa autorizzazione del Sovrintendente Archivistico per la Lombardia, essendo l’archivio di Lalla Romano dichiarato il 24 febbraio 2005 “di interesse storico particolarmente importante” e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’Associazione potrà anche istituire borse di studio, premi etc. per la conoscenza dell’opera di Lalla Romano.

 

Art. 3 - Sede

L’Associazione ha sede in Milano, via Brera n. 17.

 

Art. 4 - Soci

L’Associazione ha Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci onorari.

I Soci delle prime due categorie sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite per le varie categorie dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

L’adesione ha effetto dopo la sua accettazione, a giudizio del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione. La quota del socio o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sempre previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Sono Soci onorari coloro che facciano donazione all’Associazione di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un’attività o un atto di rilevante vantaggio per l’Associazione stessa.

 

Art. 5 - Cessazione della qualità di Socio

Il Socio che intendesse recedere dalla Associazione dovrà comunicare per iscritto il suo proposito al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dall’anno successivo alla sua comunicazione. In difetto, l’adesione si intende rinnovata.

Il Socio che commetta, entro o fuori dall’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione, o che si renda moroso, può venire proposto da almeno un terzo dei soci al Consiglio Direttivo per l’espulsione.

 

Art. 6 - Fondo comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

  1. le quote associative versate dai Soci;
  2. i contributi tanto dei Soci quanto dei terzi, contributi che, per disposizione dell’oblatore accettata dal Consiglio Direttivo, possono anche avere una destinazione specifica;
  3. i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
  4. le eventuali donazioni e disposizioni testamentarie a favore dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzazione del fondo comune.

 

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dell’Associazione
  2. il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Revisore dei Conti
  6. Il Segretario
  7. Il Tesoriere

 

Art. 8 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 4 ed è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ad essa sono sottoposti:

  1. la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sull’attività dell’Associazione;
  2. il rendiconto dell’esercizio sociale;
  3. la nomina del Consiglio Direttivo;
  4. la nomina del Revisore dei Conti;
  5. gli altri argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo ritengano di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione o sulla devoluzione del fondo comune. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente il giorno, ora e luogo in cui si terrà l’Assemblea in prima ed eventualmente seconda convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un’ora dopo) e l’ordine del giorno.

Il diritto di intervento in Assemblea e di voto spetta solo ai Soci di età superiore ai 18 anni in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.

Ogni Socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio, ma nessuno può rappresentare più di altri cinque Soci.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti (salvo quanto oltre previsto per le cariche sociali).

In seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a loro maggioranza assoluta; per la modifica dello scopo e per lo scioglimento dell’Associazione occorre, peraltro, sempre l’intervento e il voto favorevole di almeno due quinti dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione; in sua mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza di quest’ultimo, da altra persona scelta fra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa un Segretario dell’Assemblea, il quale redigerà il verbale della riunione.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, anche non soci, nel numero di volta in volta determinato dall’Assemblea a maggioranza; essi restano in carica per cinque anni e comunque sino a che i loro successori siano stati nominati, e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è formato da:

  • prof. Dante Isella;
  • mons. Gianfranco Ravasi;
  • dott. Antonio Ria;
  • avv. Giorgio Alpeggiani;
  • dott. Vincenzo Novembre.

Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può votare tanti canditati quanti corrispondono alla metà più uno dei Consiglieri da nominare.

Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato che appartenga da più tempo all’Associazione.

In caso di dimissione di un consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, stabilire norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione.

Venendo a mancare uno o più Consiglieri o il Revisore dei Conti durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può sostituirli interinalmente sino alla successiva Assemblea.

 

Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, con facoltà di rilasciare eventualmente procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad uno o più dei suoi componenti o a terzi.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sull’ammissione dei Soci;
  • proporre all’Assemblea l'esclusione dei Soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del presente Statuto;
  • predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea e deliberare l’entità delle quote associative annue;
  • stabilire le date dell’Assemblea ordinaria dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto della maggioranza dei Soci;
  • redigere i regolamenti per l’attività sociale;
  • adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari.

Il Consiglio, nell’ambito dei suoi membri, elegge il Presidente, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, il Tesoriere ed il Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Tutti scadono con il Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili. Le cariche sono gratuite.

Spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo.

 

Art. 11 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene con lettera o telefax o posta elettronica spedita almeno sette giorni prima della riunione (salvo i casi d’urgenza, nei quali si può procedere con telegramma spedito almeno il giorno prima) e contenente l’ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in difetto, dal Vice Presidente; mancando l’intervento dell’uno o dell’altro, il Consiglio elegge il Presidente della singola seduta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni è redatto processo verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio può stabilire un regolamento dell’Associazione e modificarlo.

 

Art.12 - Presidente del Consiglio

Primo Presidente a vita è il prof. Dante Isella.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio può essere attribuita, con delibera del Consiglio, anche a singoli Consiglieri.

Al Presidente è attribuito, con facoltà di delega, il potere di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa, ivi compresa la stipulazione dei negozi, il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (C/C, versamenti, prelievi, etc.), utilizzazione delle disponibilità liquide, stipulazione di contratti d’affitto e di lavoro dipendente.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione dei compiti dell’Associazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed a quanto concerne i rapporti con le Autorità Tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio stesso.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

 

Art. 13 - Vice presidente del Consiglio

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

 

Art. 14 - Revisore dei Conti

Il rendiconto predisposto dal Consiglio è esaminato dal Revisore dei Conti, eletto dall’Assemblea ordinaria, che ne riferisce all’Assemblea.

 

Art. 15 - Estinzione dell’Associazione

L’estinzione dell’Associazione può essere sottoposta dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea.

In caso di estinzione dell’Associazione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i Consiglieri, e sottoporrà tale nomina all’assemblea per l’approvazione della stessa; i liquidatori provvederanno a liquidare il patrimonio e a devolverlo ad altri enti aventi scopo analogo a quello della Associazione.

 

Art. 16 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 17 - Disposizioni diverse

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni.

 

F.to:

ANDREINA BAJ
BENZONI RENZO
ALBAROSA MARIA CAMALDO
ANNA DE SIMONE
LIVIA NOVEMBRE
FRANCESCA TESTA Notaio.

 

Milano, 31 marzo 2005 (registrato il 7 aprile 2005).